Accedere alla R.i.t.a., cos'è e come si fa - Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani
ATTIVITÀ 31 Gennaio 2024

Accedere alla R.i.t.a., cos’è e come si fa

Sei rimasto disoccupato in prossimità del raggiungimento dell’età della pensione di vecchiaia oppure sei pensionato/a, non hai riscattato la posizione e vorresti una prestazione di sostegno del reddito? Allora potresti richiedere la RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

La RITA è la prestazione della previdenza complementare che permette di accedere, in anticipo rispetto al raggiungimento dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia, a parte o a tutta la somma accumulata nel Fondo pensione. Ciò avviene tramite l’erogazione frazionata di una rendita in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta (previa verifica del possesso dei requisiti) al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Scopriamo i punti principali legati alla RITA:

  • Può essere erogata su richiesta del lavoratore in caso di disoccupazione sopraggiunta nei 5 anni o nei 10 anni (a seguito di 24 mesi di inoccupazione) antecedenti la pensione di vecchiaia;
  • al lavoratore viene erogata una prestazione di integrazione del reddito frazionata in rate almeno trimestrali dal momento della richiesta al pensionamento;
  • il lavoratore potrà scegliere se usare tutta la propria posizione o solo una parte. Il montante sarà comunque gestito dal Fondo fino al pensionamento;
  • la tassazione sulla prestazione è quella agevolata che può andare dal 15% al 9%.

Riguardo all’importo da destinare in RITA (come scritto nei punti sopraelencati) può essere pari all’intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE). In base alla scelta dell’iscritto, il Fondo individua l’ammontare della posizione da destinare alla RITA e la sua allocazione nei comparti di investimento.

Nell’ottica di favorire l’investimento della parte di capitale che l’iscritto sceglie di non destinare in RITA così da beneficiare dei rendimenti, salvo diversa esplicita indicazione dell’aderente, tale posizione sarà collocata al comparto “breve termine” e continuerà ad essere mantenuta in gestione.

L’importo della RITA (PARZIALE e TOTALE) è calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento di accettazione della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo.

ATTENZIONE!

Non è possibile richiedere la RITA se si hanno collaborazioni in atto di importo superiore a 8.174 euro (soglia citata per l’anno 2023) per il lavoro subordinato o parasubordinato e a 5.500 euro per il lavoro autonomo. 

 

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER CHIEDERE LA RITA

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