FAQ – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Domande frequenti – Prestazioni pensionistiche

In questa pagina sono sintetizzate le risposte ai quesiti più comuni; per inviare nuove domande scrivere qui.

I requisiti minimi per richiedere la prestazione pensionistica al Fondo giornalisti sono:

  • Maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di primo pilastro.

 

  • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

La rendita è la pensione complementare integrativa a quella obbligatoria, che dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta.

Non sempre. Il vecchio iscritto può chiedere il 100% del capitale. Per i nuovi iscritti le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, fino ad un massimo del 50 % del montante finale accumulato, e il restante 50% in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n°335, l’associato può optare per la liquidazione dell’intero capitale.

No, puoi scegliere di ritirare il capitale fino ad un massimo del 50% del versato, la restante parte è convertita in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n°335, l’associato può optare per la liquidazione dell’intero capitale.

Sono previste le seguenti tipologie di rendita:

  • Vitalizia immediata
  • Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia
  • Reversibile
  • Controassicurata – con restituzione del montante residuale
  • Vitalizia LTC

Per meglio capire le diverse tipologie di rendita ti invitiamo a consultare il documento al seguente link  clicca qui

Dipende dal tipo di rendita: se l’aderente ha scelto la rendita reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite. Se ha scelto la rendita con restituzione del montante residuale viene versato ai beneficiari il capitale residuo, in un’unica soluzione o sotto forma di pagamento periodico.
Negli altri casi l’erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell’aderente.

No, Fondo giornalisti stipula apposite convenzioni con gestori delle rendite (attualmente Cattolica Assicurazioni), che provvederanno all’erogazione della rendita direttamente all’aderente.

È l’acronimo di  Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, cioè una prestazione della previdenza complementare che permette di poter accedere, in anticipo, a parte o a tutta la somma accumulata nel Fondo.

Quali sono i requisiti per richiedere la R.I.T.A.?

Le condizioni per poter richiedere questa prestazione sono:

  1. cessazione dell’attività lavorativa,
  2. almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza (es. INPS),
  3. almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari;
  4. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa

Nel caso in cui alla cessazione dell’attività lavorativa segua un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi, la RITA potrà essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia.

La parte di somma che deciderà di richiedere attraverso la RITA verrà mantenuta nel Fondo e continuerà a produrre rendimenti.

Sulla parte della somma accumulata nel Fondo che non verrà richiesta attraverso RITA, si manterrà il diritto alla prestazione finale, ossia alla pensione integrativa (quando verranno maturati i requisiti per richiederla).

La rendita anticipata  è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento viene ridotta di  0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle  forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è  anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

 

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