FAQ – ADESIONE

Domande frequenti – Adesione

In questa pagina sono sintetizzate le risposte ai quesiti più comuni; per inviare nuove domande scrivere qui.

Destinatari del Fondo sono: i giornalisti del settore già iscritti al 28 aprile 1993 al “Fondo sindacale di previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”, i giornalisti professionisti con contratto di lavoro dipendente, perfezionatosi a partire dal 29 aprile 1993, in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11 del CCNL, ed i direttori, i vice direttori ed i condirettori rientranti nel campo di applicazione del CCNL medesimo. Inoltre, mediante il solo apporto del TFR e di un eventuale contributo a proprio esclusivo carico (senza il contributo del datore di lavoro), possono iscriversi al Fondo anche i collaboratori fissi, i corrispondenti, i praticanti ed i pubblicisti. Possono iscriversi con queste modalità anche i professionisti, i pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell’art. 1 CCNL e, quindi, anche i giornalisti dipendenti da emittenti radiotelevisive di ambito locale, ai quali si applica il contratto AERANTI – CORALLO – FNSI e ai giornalisti ai quali si applica il contratto USPI – FNSI.

Inoltre possono iscriversi i giornalisti, professionisti o pubblicisti, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività un compenso annuo non inferiore a € 3.000,00; i dipendenti non giornalisti della FNSI (fonte istitutiva), delle relative associazioni territoriali di stampa, del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, nonché dell’ente gestore la previdenza obbligatoria di categoria (INPGI) e dell’ente gestore l’assistenza sanitaria integrativa (Casagit).

E’ facoltà degli aderenti di cui sopra far luogo all’iscrizione al Fondo di soggetti fiscalmente a loro carico.

No. L’adesione è libera e volontaria.

L’adesione esplicita avviene tramite la compilazione e la consegna del modulo di adesione all’azienda.
L’adesione tacita avviene nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso, tramite la compilazione del modulo TFR2 entro sei mesi dall’assunzione, la scelta di destinazione del TFR.

Gli aderenti “taciti” o “silenti” sono lavoratori che sono stati iscritti a Fondo giornalisti per il meccanismo del silenzio assenso (adesione tacita). Sono iscritti a tutti gli effetti, e possono decidere quando vogliono di iniziare a versare, oltre al TFR, il loro contributo individuale, avendo diritto anche a quello dell’azienda se previsto.

In caso di adesione tacita viene trasferito al Fondo il 100% del TFR.

Basta compilare il modulo di adesione e consegnarlo debitamente compilato al proprio datore di lavoro, dopo aver preso visione dei documenti “Informazione chiave per l’aderente” e “Quanto riceverai quando andrai in pensione”. Vai alla sezione modulistica per scaricare il modulo di adesione.

Qualora sia il giornalista lavoratore ad inviare il modulo, quest’ultimo dovrà essere inviato a: FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, VIA NIZZA 35, 00198– ROMA.

Perché può cambiare la percentuale contributiva di TFR da destinare al Fondo.

L’azienda deve consegnare al lavoratore la domanda di adesione del Fondo giornalisti, la Nota informativa e lo Statuto del Fondo.

Tali documenti possono essere reperiti sul sito www.fondogiornalisti.it
Una volta che il lavoratore ha consegnato all’azienda la domanda debitamente compilata e sottoscritta, l’azienda deve:

  • Verificare la correttezza dei dati inseriti dal lavoratore e della corretta compilazione del modulo.
  • Compilare, timbrare e sottoscrivere la parte a lei riservata
  • Riconsegnare al lavoratore la copia a lui destinata, trattenere la copia riservata all’azienda e inviare al Fondo giornalisti la sua copia via PEC all’indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it

Qualora sia il giornalista lavoratore ad inviare il modulo, quest’ultimo dovrà essere inviato al seguente indirizzo: FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 349, 00186 ROMA.

Compilare la scheda anagrafica azienda e inviarla all’indirizzo mail dedicato aziende@fondogiornalisti.it

  • Verificare la correttezza dei dati anagrafici inseriti dal lavoratore nel suo modulo di adesione
  • Compilare, timbrare e sottoscrivere la parte riservata all’azienda del modulo di adesione del lavoratore
  • Riconsegnare al lavoratore la copia a lui destinata, trattenere la copia riservata all’azienda e inviare al Fondo giornalisti la sua copia.

Fondo giornalisti invierà all’azienda le password di accesso, dove vengono comunicati il codice azienda e la password per poter accedere all’area riservata, grazie alla quale  è possibile generare le distinte contributive utili al versamento del TFR e dei contributi individuali e dell’azienda e avere sotto controllo le operazioni effettuate.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore secondo quanto stabilito dal TUIR.

Basta compilare la procedura on line, stampare e firmare il modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico, reperibile qui

 

Il modulo va inviato a: FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, VIA NIZZA 35, 00198– ROMA.

Il fiscalmente a carico può aderire in qualsiasi momento, purché il familiare lavoratore sia iscritto al Fondo giornalisti.

È previsto un contributo iniziale di minimo € 150,00.

I soggetti fiscalmente a carico non partecipano all’elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

Nel caso abbia un reddito complessivo superiore secondo quanto stabilito dal TUIR o non sia più riconducibile ad una delle seguenti figure: figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), coniugi non legalmente ed effettivamente separato, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle.

Se un familiare perde la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, quest’ultimo dovrà comunicare al Fondo tale circostanza entro quindici giorni da quando ne ha avuto percezione e non potrà più effettuare versamenti in favore dell’interessato.

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