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Il contributo a carico dellazienda (1%) e quello a carico del singolo
giornalista è calcolato sulla retribuzione imponibile definita tra le
parti sindacali con accordo del 4 giugno 1998.
La retribuzione imponibile è
costituita dai seguenti elementi:
minimo tabellare (per i direttori, condirettori e
vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di
tabella del redattore capo aumentato del 20%),
contingenza,
aumenti periodici di
anzianità,
turno
notturno,
tredicesima,
indennità redazionale e relativa
aggiunta,
festività nazionali e
infrasettimanali,
festività
soppresse,
domeniche e relative
incidenze,
indennità compensativa (15° comma art. 7 del
contratto),
maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle
agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del
contratto).
Conseguentemente risultano tra laltro esclusi
dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle
prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma
forfettaria, nonché i
trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dallart. 46 della
disciplina collettiva.
Qualora gli elementi retributivi base di
computo della contribuzione, come sopra individuati, costituiscano sia singolarmente che
cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì
elementi retributivi esclusi dallimposizione contributiva (es. superminimi
individuali, lavoro straordinario, ecc.) lerogazione forfettaria è assunta a base
di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo
ammontare.
La predetta base imponibile può essere ulteriormente
integrata in sede di stipula di accordi integrativi aziendali.
Il verbale di accordo Intersind Rai
Fnsi - Usigrai del 27 luglio 1998, prevede per tutti i giornalisti dipendenti della Rai,
che la contribuzione al Fondo debba essere calcolata sui seguenti elementi della
retribuzione lorda:
prima voce di busta-paga
(stipendio),
indennità di
contingenza,
indennità di mensa ed
indennità contrattuali forfettarie (15° comma
art.7 Cnlg nella sua applicazione in Rai, maggiorazione ex art.5 Accordo 14 novembre 1991
e successive modificazioni, indennità ex art. 14 accordo 14 novembre 1991 e successive
modificazioni, compenso ex art.1 accordo 14 gennaio 1972 e successive modificazioni,
indennità di residenza allestero),
nonché importi ad personam
per i vari titoli per i quali vengono corrisposti.
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