Statuto del
Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani
 
Titolo I
Vicende , identificazione e scopo del fondo

Articolo 1 – Origini, vicende, denominazione, fonte istitutiva

  1. Con atto notarile del 9 luglio 1987, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (di seguito, per brevità, “FNSI”), associazione sindacale maggiormente rappresentativa del settore dei giornalisti professionisti e pubblicisti, firmataria del CCNL di settore (di seguito, per brevità “CCNL”), fu istituito il “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”, in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 tra la “FNSI” medesima e la Federazione Italiana Editori Giornali (di seguito, per brevità, “FIEG”), associazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore. Al Fondo affluirono gli apporti economici fissati dalle indicate intese collettive 10 aprile 1987 e dagli accordi 8 luglio 1993.
  2. A seguito delle intese collettive 4 giugno 1998 e in applicazione dello specifico accordo 23 febbraio 1999 la forma previdenziale complementare indicata al comma I assunse la denominazione di “Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani” e completò e parzialmente variò il proprio ordinamento, ferma restando la piena continuità delle caratteristiche del bacino di utenza e della struttura, in assenza, nelle fonti istitutive, di qualsivoglia intento novativo. Successivamente il Fondo ha assunto la nuova denominazione di “Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani” (di seguito, per brevità, “Fondo”).
  3. Il funzionamento del “Fondo” destinatario della normativa di cui all’art. 20 del d. lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive variazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, “decreto”) è disciplinato dal presente Statuto, estrinsecazione delle determinazioni di legge nonché delle scelte compiute dalle fonti istitutive nell’accordo 23 febbraio 1999 e nei successivi.

Articolo 2 - Scopo e natura giuridica

  1. Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base. A tal fine, il “Fondo” cura la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’interesse esclusivo degli iscritti, nonché l’erogazione delle prestazioni in conformità allo Statuto e alla normativa tempo per tempo vigente in materia di previdenza complementare.
  2. Il “Fondo” riveste natura giuridica di fondazione ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito, per brevità “Covip”), alla cui vigilanza è sottoposto.

Articolo 3 - Sede e durata

  1. Il “Fondo” ha sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 349 e durata illimitata.
Titolo II
Caratteristiche del “Fondo” - iscritti e modalità di investimento delle risorse

Articolo 4 – Regime tecnico della forma

  1. Il “Fondo” opera in regime tecnico di contribuzione definita, con capitalizzazione individuale dei contributi versati e degli inerenti rendimenti. L’ammontare delle prestazioni è determinato in funzione della capitalizzazione stessa.

Articolo 5 – Destinatari

  1. Destinatari del “Fondo” sono: a) i lavoratori del settore già iscritti al 28 aprile 1993 al “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”; b) i giornalisti professionisti con contratto di lavoro subordinato, perfezionatosi a partire dal 29 aprile 1993, in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11 del “C.C.N.L.”, ed i direttori, i vice direttori ed i condirettori professionisti rientranti nel campo di applicazione del “C.C.N.L.” medesimo.
  2.  Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del decreto, mediante il solo apporto del trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “TFR”) e di un eventuale contributo a proprio esclusivo carico, anche i seguenti giornalisti dipendenti: a) collaboratori di cui all’art. 2 del “C.C.N.L”; b) corrispondenti di cui all’art. 12 del “C.C.N.L.”; c) praticanti di cui all’art. 35 del “C.C.N.L.”; d) pubblicisti di cui all’art. 36 del “C.C.N.L.”; e) professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell’art. 1 del “C.C.N.L.”.

Articolo 6 – Iscritti

  1. Sono iscritti al “Fondo”:
    1. di diritto, i destinatari indicati dall’art. 5, comma 1, lett. a), la cui posizione previdenziale individuale non sia mai stata annullata per riscatto o trasferimento;
    2. per espressa manifestazione di volontà, i destinatari di cui all’art. 5, commi 1, lett. b), e 2;
    3. i destinatari indicati dall’art. 5 che abbiano aderito al “Fondo” mediante conferimento tacito del “TFR”; d) i percettori di prestazioni pensionistiche periodiche del “Fondo”.
  2. Gli iscritti si distinguono in “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti”. 
  3. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti . indicati dall’art. 5, lett. a), nonché i lavoratori che, pur aderendo successivamente alla data ivi indicata, abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione previdenziale là accumulata. 
  4. Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti dal 29 aprile 1993 che non vantino il requisito di cui al comma precedente.

Articolo 7 – Scelte d’investimento

  1. Il “Fondo” è strutturato secondo una gestione multicomparto, ripartita in almeno 3 linee d’investimento differenziate per profili di rischio e di rendimento. In particolare uno dei comparti è destinato ad accogliere il “TFR” tacitamente conferito ai sensi di legge. Tale ultimo comparto si caratterizza quale linea d’investimento più prudenziale, con garanzia di restituzione del capitale e di rendimenti comparabili al tasso legale di rivalutazione del TFR, nei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
  2.  L’iscritto, all’atto dell’adesione al “Fondo”, sceglie il comparto di gestione della propria posizione individuale. 
  3. Trascorso almeno un anno di permanenza in un comparto l’iscritto ha facoltà di cambiarlo secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
  4. In caso di conferimento tacito del “TFR”, è data facoltà all’iscritto di trasferire la posizione individuale ad altro comparto secondo specifiche modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, senza il vincolo del periodo minimo di permanenza contemplato dal comma che precede.
  5. La descrizione della politica di investimento attuata dal “Fondo”, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività, avuto riguardo ai diversi comparti, sono contenuti nella Nota Informativa.

Articolo 8 - Regime delle spese

  1. L’iscrizione al “Fondo” comporta il sostenimento delle spese di gestione amministrativa e d’investimento delle risorse finanziarie. Dette spese sono addebitati direttamente al patrimonio del “Fondo” suddiviso per comparti e gravano sull’iscritto in proporzione all’ammontare della posizione individuale.
  2. Ogni modifica del comparto di investimento prescelto comporta la corresponsione delle inerenti spese amministrative. Non è dovuta alcuna quota di iscrizione, né ulteriori importi connessi all’esercizio dei diritti scaturenti dall’iscrizione al “Fondo”. Le spese inerenti alla prestazione in rendita sono poste a carico della posizione dell’iscritto all’atto dell’accensione della rendita stessa.
  3. Gli importi relativi alle spese di cui al comma che precede sono analiticamente riportati nella Nota Informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa e nel Bilancio.
Titolo III
Apporti economici - prestazioni

Articolo 9 - Alimentazione del “Fondo” – Patrimonio

  1. Il “Fondo” è alimentato da:  a) contributi degli iscritti e dei datori di lavoro (di seguito, per brevità, “datori”); b) conferimenti di quote di “TFR” versate unitamente alle contribuzioni di cui sub a) ovvero in via esclusiva, in assenza di esse; c) somme relative alle posizioni individuali trasferite da altre forme pensionistiche; d) somme provenienti dall’acquisizione al “Fondo” delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza dei beneficiari di cui all’art. 14, comma 6; e) eventuali interessi moratori di cui all’art. 10, comma 10; f) redditi di qualsivoglia tipologia derivanti dall’impiego delle attività;
    g) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”, accettata dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Gli apporti contemplati dal comma 1 costituiscono il patrimonio del “Fondo”. Sul patrimonio gravano, quali uscite, tutte le spese sostenute.

Articolo 10 – Versamenti

  1. I contributi e le quote di “TFR” di cui all’art. 9, comma 1, sono versati secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
  2. La misura percentuale minima degli apporti contributivi, destinati ad alimentare la posizione individuale prevista dall’art. 11, la relativa base retributiva imponibile nonché ogni altro eventuale apporto economico al “Fondo” sono stabiliti dalle fonti collettive con appositi accordi posti agli atti del “Fondo”.
  3. L’obbligo contributivo del “datore” e dell’iscritto sussiste, in base al disposto del  comma 5, dal primo giorno d’iscrizione, così come determinato ai sensi dell’art. 39, comma 1.5.
  4. Ferme restando le misure minime della contribuzione fissate ai sensi del comma 2 e riportate nella Nota Informativa, l’iscritto può determinare liberamente in misura percentuale l’entità della contribuzione a suo carico a valere sulla base retributiva imponibile indicata al comma 2 medesimo. Egli può anche stabilire il versamento di un importo mensile fisso. L’iscritto, fermo restando il  versamento del Tfr maturando, ha altresì la facoltà di sospendere il versamento della contribuzione o scendere al di sotto della soglia contributiva minima. In tal caso viene meno l’obbligo contributivo del “datore”. Detto obbligo riprende qualora l’iscritto riattivi la propria contribuzione, almeno nella misura minima.
  5. L’obbligo contributivo, nella misura fissata da ciascun interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al “Fondo” la relativa domanda; il versamento è corrisposto per il tramite del “datore” in una con la contribuzione da quest’ultimo dovuta.
  6. Il “TFR” in maturazione affluisce integralmente al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
  7. E’ facoltà dell’iscritto aderente al “Fondo”  mediante il conferimento tacito o espresso del “TFR” di finanziare la sua posizione individuale solo mediante il “TFR” maturando; in tal caso, l’adesione non comporta obbligo di versamento dei contributi né a carico dell’iscritto né del “datore”, salvo loro diversa volontà e comunque nei limiti di seguito indicati:
    1. destinatari di cui all’art. 5, comma 1, lett. b): qualora il lavoratore decida di contribuire al “Fondo” è dovuto anche il contributo datoriale fissato dalle fonti istitutive;
    2. destinatari di cui all’art. 5, comma 2: in ogni caso, l’adesione del lavoratore non comporta alcun obbligo di versamento contributivo a carico del “datore”. E’ fatta comunque salva la facoltà dell’iscritto di attivare, in qualsiasi momento, la contribuzione volontaria a proprio carico.
  8. La contribuzione è dovuta il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile ed è versata al “Fondo” secondo tempi e modalità procedurali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I conferimenti di “T.F.R.” sono dovuti negli stessi termini previsti per il versamento dei contributi relativi alla retribuzione di dicembre dell’anno di maturazione; in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti all’atto del primo versamento contributivo generale effettuato dal “datore” successivamente alla liquidazione all’iscritto delle competenze finali.
  9. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione fissare interessi moratori da corrispondere per eventuali ritardi nei versamenti degli apporti dovuti al “Fondo”. Nel determinare la misura degli interessi, da contabilizzarsi quali redditi del “Fondo”, il Consiglio di Amministrazione deve tener conto degli andamenti reddituali del patrimonio nel tempo, da incrementare nella misura ritenuta più efficace a fini sanzionatori.
  10. L’iscritto, che all’atto del pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza vanti almeno un anno di anzianità contributiva presso forme pensionistiche complementari, può proseguire a contribuire al “Fondo” o a conservarvi la posizione pensionistica, anche in assenza di contribuzione. L’esercizio di detta facoltà determina la continuità dell’investimento delle somme facenti parte della posizione individuale dell’interessato. La cadenza e la modalità dell’eventuale corresponsione di apporti contributivi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
  11. l Consiglio di Amministrazione emana apposito regolamento circa le modalità di versamento della contribuzione, nelle diverse fattispecie considerate.

Articolo 11 - Posizione pensionistica individuale: determinazione

  1. La posizione pensionistica individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto; essa è alimentata dagli apporti contributivi e/o di “TFR”, dalle somme trasferite da altre forme pensionistiche complementari e dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro di anticipazioni percepite. E’ invece ridotta da eventuali riscatti parziali ed anticipazioni.
  2. La posizione individuale è rivalutata in base al rendimento del comparto ove è collocata. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota ad esso riferito nel periodo considerato.
  3. Ai fini del calcolo della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono pertanto alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
  4. Il “Fondo” determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Articolo 12 - Prestazioni

  1. L’iscritto consegue il diritto alla prestazione pensionistica complementare all’atto della maturazione dei requisiti di accesso previsti nel regime obbligatorio d’appartenenza, con almeno cinque anni di iscrizione al “Fondo” ed a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro.
  2. L’iscritto che opti per la prosecuzione volontaria della contribuzione o per il mantenimento della posizione in assenza di versamenti, giuste le previsioni dell’art. 10, comma 10, può rinunciarvi in qualsiasi momento. In tal caso la liquidazione delle prestazioni di sua spettanza interviene nel termine di 120 giorni dal pervenimento della relativa domanda.
  3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili anche i periodi relativi alla posizione eventualmente trasferita da altra forma pensionistica complementare.
  4. L’iscritto può richiedere che le prestazioni del “Fondo” gli siano erogate con l’anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, ovvero in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
  5. L’iscritto di cui all’art. 6, comma 4, ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in forma capitale sono detratte le somme già attribuite a titolo d’anticipazione, per le quali non sia stato effettuato il reintegro. Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, non reversibile, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della l. 8 agosto 1995, n. 335, l’iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
  6. L’iscritto di cui all’art. 6, comma 3, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
  7. Le prestazioni pensionistiche erogate sia in capitale sia in rendita sono sottoposte ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni di base. Ad esse trova altresì applicazione il disposto dell’art. 16.

Articolo 13 - Erogazione delle rendite

  1. Il “Fondo” eroga le prestazioni pensionistiche in forma di rendita secondo i modelli gestionali contemplati dall’art. 6 del “decreto”, con facoltà di individuare diverse forme tecniche di rendita.
  2. A seguito dell’esercizio delle opzioni circa la prestazione pensionistica, l’ammontare della posizione individuale, integrato da eventuali garanzie di risultato, al netto del valore della prestazione richiesta in forma di capitale, è impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata, salvo che l’iscritto non scelga altra forma di rendita, ove disponibile.

Articolo 14 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

  1. 1. L’iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al “Fondo”, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al “Fondo” stesso.
  2. 2. Anche in difetto del periodo minimo di permanenza cui al precedente comma, l’iscritto che perda requisiti di partecipazione al “Fondo” prima del pensionamento può optare tra: a) il trasferimento dell’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare a cui acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) il riscatto del 50% della posizione individuale maturata in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un lasso temporale non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto dell’intera posizione individuale maturata ove risulti affetto da invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ovvero a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un lasso temporale superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito qualora gli eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso trovano applicazione le previsioni dell’art. 12, comma 4;
    d) il riscatto dell’intera posizione individuale maturata con gli effetti di cui all’art. 14, comma 5, del “Decreto”; e) la conservazione della posizione individuale presso il “Fondo”, anche in assenza di contribuzione
  3. 3. Ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 2, lett. e), l’iscritto ha facoltà di alimentare nel tempo la posizione individuale con versamenti contributivi volontari – anche a seguito di avvio di attività di giornalista non dipendente - in misura da lui liberamente fissata, fatta salva l’automatica riattivazione dell’ordinario flusso contributivo in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente con un “datore” del settore. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la cadenza e le modalità di corresponsione della contribuzione volontaria.
  4. 4. La facoltà di trasferimento della posizione dell’iscritto prevista dal comma 2, lett. a), va esercitata indirizzando al “Fondo” specifica domanda, tramite lettera raccomandata. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione presso la forma di previdenza complementare scelta
  5. 5. Al di fuori dei casi espressamente elencati nel comma 2 non sono previste altre forme di riscatto della posizione individuale.
  6. 6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto comportano la cessazione dell’iscrizione al “Fondo”.
  7. 7. In caso di decesso dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale di sua pertinenza è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari – persone fisiche o giuridiche – da lui designati. In difetto dei predetti soggetti, la posizione individuale resta acquisita al “Fondo”.
  8. 8. La disciplina di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di morte dell’iscritto nel periodo di posticipazione previsto dall’art. 10, comma 10.
  9. 9. Il “Fondo” provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle facoltà contemplate dai commi 2 e 7 con ogni tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento delle inerenti richieste; oggetto di trasferimento o riscatto è l’importo risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il “Fondo” ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento od al riscatto. 

Articolo 15 – Anticipazioni

  1. 1. L’iscritto può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge od ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di sue ulteriori esigenze.
  2. 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono definite dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento.
  3. 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata alla data di richiesta dell’anticipazione da parte dell’iscritto, incrementata delle anticipazioni percepite e non ancora reintegrate.
  4. 4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto alle anticipazioni trova applicazione il disposto dell’art. 12, comma 3.
  5. 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto ed in qualsiasi momento secondo le modalità ed i termini riportati nel regolamento di cui al comma 2.
  6. 6. Alle anticipazioni previste dal comma 1, lett. a), trova applicazione il disposto dell’art. 12, comma 7. 
  7. 7. Il “Fondo” non può assumere o concedere prestiti.

Articolo 16 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del “Fondo”

  1. Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, nè alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte. 
  2. Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.
Titolo IV
Organi

Articolo 17 - Organi del “Fondo”

1. Sono organi del “Fondo”:
- il Consiglio di Amministrazione; 

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Collegio dei Sindaci.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

1. Il “Fondo” è amministrato dal Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri, di cui sei eletti dagli iscritti e sei designati dalla “FIEG”, quali rappresentanti datoriali. 
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli, alternativamente, tra i rappresentanti degli iscritti e dei “datori”.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni a decorrere dall’insediamento. Il loro mandato è rinnovabile.
4. Per lo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità, nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti o il sorgere di dette cause in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico. 
5. Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più componenti: 
a. se trattasi di membro designato dalla “FIEG”, quest’ultima lo sostituisce;
b. se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età e a parità di età il nominativo con maggiore anzianità d’iscrizione al “Fondo”.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso. 

Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Validità delle deliberazioni.

  1. Il Consiglio di Amministrazione tiene un’adunanza almeno ogni quattro mesi, nonchè tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto,anche in via telematica, con almeno sette giorni di preavviso.
  3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche anche in via telefonica, con un preavviso di 48 ore.
  4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sette membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
  5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell’apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Direttore di cui all’art. 27. Ove non sia istituita la funzione di Direttore, la responsabilità della verbalizzazione delle adunanze consiliari ricade sul più giovane dei Consiglieri di Amministrazione, che non ricopra la carica di Presidente o di Vice Presidente.

Articolo 20 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare: 
a) elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 18, comma 2;
b) ove ne ravvisi la necessità, designa il Direttore ai sensi dell’art. 27;
c) approva il bilancio consuntivo annuale corredato da una specifica relazione illustrativa;
d) fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del “Fondo” e ne dispone l’attuazione;
e) fornisce l’informativa eventualmente richiesta dai comitati di consultazione di cui all’art. 42, comma 1; 
f) predispone le variazioni della normativa statutaria, attivando l’inerente procedura, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge o di regolamento o a seguito di determinazioni delle fonti istitutive o di sopravvenute disposizioni della “Covip”;
g) cura la corretta tenuta della contabilità e stabilisce le modalità di accollo delle spese agli iscritti; 
h) approva il testo della Nota Informativa contemplata dall’art. 40 e ne cura l’aggiornamento periodico; 
i) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti e ne assicura l’informativa periodica;
j) nomina il responsabile del “fondo”, nella persona dell’eventuale Direttore di cui all’art. 27, ovvero di uno dei propri componenti;
k) stipula le convenzioni assicurative previste dallo Statuto;  l) delibera sulle conseguenze di comportamenti non conformi alle norme statutarie; 
m) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
n) può affidare a terzi consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
o) effettua le scelte di impiego delle disponibilità patrimoniali del “Fondo”, con facoltà di istituire da un minimo di 3 (ivi compresa la linea garantita di cui all’art. 7, comma 1) sino a 6 diverse linee o comparti di investimento, caratterizzati da diversi profili di rischio, previo conferimento di apposito mandato gestorio ad uno o più operatori specializzati; 
p) incarica la Banca depositaria;
q) individua un eventuale gestore amministrativo esterno, ai sensi dell’art. 35;
r) emana regolamenti applicativi e norme di attuazione sulle materie espressamente contemplate dallo Statuto; 
s) può stipulare polizze di assicurazione per rischi professionali aventi per beneficiari i componenti degli organi collegiali del “Fondo” nonché del Direttore di cui all’art. 27, per la copertura di eventuali responsabilità di carattere patrimoniale derivanti da fatti o atti non dolosi connessi all’esercizio del mandato. 
2. Il Consiglio di Amministrazione in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “Covip” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

Articolo 21 - Rappresentanza del “Fondo”

  1. Il Presidente rappresenta il “Fondo” di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. 
  2. Per ragioni di motivata urgenza, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente può assumere i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. 
  3. I provvedimenti d’urgenza di cui al comma che precede vanno sottoposti nella prima riunione utile all’esame del Consiglio di Amministrazione, per ratifica. 
  4. E’ specifico compito del Presidente la trasmissione alla “Covip” di ogni variazione delle fonti istitutive, con il supporto di apposita relazione illustrativa.

Articolo 22 - Responsabilità degli Amministratori.

1. Gli Amministratori sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall’art. 5 del “decreto”.

 
Articolo 23 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: a) due membri effettivi e due supplenti designati dalla “FIEG” quali rappresentanti datoriali; b) due membri effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti. 
2. Nel corso della prima riunione del Collegio i suoi componenti ne eleggono il Presidente, scegliendolo, alternativamente, tra i rappresentanti degli iscritti e dei “datori”.
3. I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all’art. 2403 del codice civile - per quanto applicabile - ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla “Covip” circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti: 
1) controllare le scritture contabili; 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;  3) esaminare i bilanci  annuali, sui quali rilasciano relazione scritta anteriormente alla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;  4) vigilare sul corretto rapporto tra iscritti e “Fondo”.
4. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascun Sindaco di compiere controlli e verifiche anche individuali, redigendo specifico verbale.
5. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all’adunanza.
6. Il mandato dei Sindaci ha la stessa decorrenza e durata triennale di quello del Consiglio di Amministrazione. 
7. Per lo svolgimento dell’incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità, nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti o il sorgere di dette cause in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico. 
8. Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Sindaci subentrano i rispettivi supplenti.
9. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso. 

Articolo 24 - Responsabilità dei Sindaci

1. La responsabilità dei Sindaci è regolata dall’art. 2407 del codice civile, ferma restando la previsione dell’art. 5 del “decreto”. 

Articolo 25 - Compensi dei membri degli organi collegiali

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Sindaci nonchè ai Sindaci è attribuito un compenso annuo, di ammontare periodicamente fissato dalle intese collettive di cui all’art. 42, comma 3.

Articolo 26 - Elezioni e regolamento elettorale

  1. L’elezione dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci avviene nell’ambito di un collegio unico nazionale, secondo modalità fissate dal Regolamento elettorale che è oggetto di apposito accordo sottoscritto dalle fonti istitutive.
  2. Il Regolamento previsto dal comma che precede è atto che permane nella costante disponibilità delle fonti istitutive ed è automaticamente recepito dallo Statuto quale contenuto dell’Appendice.

Articolo 27 - Direttore

  1. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità organizzativa e funzionale, nomina un Direttore. 
  2. Al Direttore compete di dare esecuzione a tutto quanto riguarda l’ordinaria gestione ed amministrazione del “Fondo” in applicazione dello Statuto ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; redige inoltre i verbali delle adunanze del Consiglio stesso, di cui è segretario. 
  3. Il Direttore deve possedere - a pena di decadenza - i requisiti di onorabilità e di professionalità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità tempo per tempo stabiliti dalla legge.
  4. Al Direttore non compete alcuna autonoma facoltà di spesa nè la capacità di contrarre obbligazioni a carico del “Fondo”. 
  5. In assenza di Direttore, il “Fondo”, fatto salvo il disposto dell’art. 29, si avvale di uffici amministrativi, che rispondono direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 – Responsabile del “Fondo”

1. Il Responsabile del “Fondo” opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.
2. Il Responsabile deve possedere - a pena di decadenza - i requisiti di onorabilità e di professionalità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità tempo per tempo stabiliti dalla legge.
3. Spetta in particolare al Responsabile:
-verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;

      1.  monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
      2.  inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
      3. -vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
4. Il Responsabile, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “Covip” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Titolo V
Operatività del Fondo- Gestione del patrimonio - Gestione amministrativa - contabilità e bilancio - Conflitti di interesse 

Articolo 29 - Operatività del “Fondo”
1. Il “Fondo” si dota delle strutture operative e organizzative necessarie per il proprio funzionamento, secondo le scelte tempo per tempo compiute dal Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a prestare particolare cura al contenimento dei costi e all’economicità di gestione. 
Articolo 30 - Gestione delle risorse

  1. Le attività del “Fondo” sono impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia e con facoltà del Consiglio di Amministrazione di esercitare i poteri al riguardo attribuitigli dall’art. 20, comma 1, lett. o), e di istituire - anche in ragione delle dimensioni patrimoniali del “Fondo” - più comparti di investimento, uno dei quali, necessariamente, opera ai sensi dell’art. 7, comma 1. Scopo dei comparti è di offrire a ciascun iscritto un’opzione di investimento più rispondente al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento. 
  2. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo”.

Articolo 31 - Rapporti con i gestori

  1. Il “Fondo” gestisce le risorse mediante convenzioni con operatori specializzati.
  2. Per la scelta dei gestori cui affidare l’attuazione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione opera un processo di selezione, in base a criteri da esso prefissati, nel rispetto della disciplina di settore tempo per tempo vigente. 
  3. All’inizio del mandato gestorio il “Fondo” ed il gestore sottoscrivono l’inventario iniziale delle risorse oggetto del mandato.
  4. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente i risultati degli impieghi, i costi di gestione e l’aderenza dell’operato dei gestori a quanto previsto dalla convenzione che li lega al “Fondo”.
  5. Le convenzioni con i gestori devono prevedere apposite clausole di recedibilità, la possibilità effettiva di controllo periodico dell’andamento gestorio e di fissazione di indirizzi, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell’interesse del “Fondo”.
  6. Il gestore il cui mandato cessi per qualsiasi causa è tenuto a redigere un rendiconto finale, mentre il gestore subentrante deve redigere l’inventario iniziale previsto dal comma 3. Il trasferimento della gestione deve avvenire previa convenzione già perfezionata e sottoscritta con altro operatore.

Articolo 32 – Banca Depositaria

  1. Il “Fondo” deposita le risorse presso una banca depositaria, distinta dai soggetti gestori, sottoscrivendo con essa apposita convenzione.
  2. Per la selezione e la scelta della Banca depositaria, il Consiglio di Amministrazione opera in conformità alla disciplina di settore tempo per tempo vigente. 
  3. La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere apposite clausole di recedibilità, di possibilità effettiva di controllo periodico dell’operato della Banca, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell’interesse del “Fondo”.
  4. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del “Fondo” per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione.

Articolo 33 - Esercizio dei diritti di voto

  1. I diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del “Fondo” conferiti in gestione competono al “Fondo” stesso.
  2. Il diritto di voto è esercitato dal Consiglio di Amministrazione direttamente o mediante delega. 

Articolo 34 - Gestione amministrativa
1. La gestione amministrativa comporta lo svolgimento delle attività minime di seguito elencate: 
- mantenimento dei rapporti con il gestore o i gestori delle risorse patrimoniali e con la Banca depositaria; 
-tenuta della contabilità;
-redazione di prospetti contabili e di ogni altra comunicazione dovuti nei confronti delle autorità di controllo; 

  1.  assolvimento degli adempimenti fiscali e civilistici; 
  2.  sovraintendenza alla raccolta degli apporti contributivi; 
  3.  tenuta delle posizioni previdenziali individuali; 

-effettuazione della rendicontazione periodica ed occasionale; 

  1.  gestione dei ritardi nei versamenti degli apporti contributivi e dei conseguenti interessi moratori; 
  2.  predisposizione di prospetti contabili e delle comunicazioni agli iscritti;
  3.  trasferimento delle posizioni previdenziali individuali: 

-accettazione di posizioni di cui all’alinea che precede, provenienti da altra forma. 
Articolo 35 - Gestione amministrativa mediante convenzione 

  1. Le attività contemplate dall’art. 34 possono essere affidate, in tutto o in parte, a un operatore specializzato o ad un ente di previdenza o assistenza operante nell’ambito del settore, mediante la sottoscrizione di una convenzione per la fornitura di servizi amministrativi. La convenzione deve prevedere l’identificazione della quantità e della qualità di ciascun servizio e dei relativi corrispettivi. 
  2. La convenzione prevista dal comma che precede deve contemplare la possibilità effettiva di controllo periodico dell’operato del gestore amministrativo, di fissazione di indirizzi, nonché ogni altra potestà ritenuta opportuna a tutela dell’interesse del “Fondo”. Va inoltre contemplata apposita clausola di recedibilità, in primo luogo ove, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, la qualità del servizio risulti insoddisfacente.
  3. All’atto dell’avvio della gestione amministrativa, il “Fondo” ed il gestore sottoscrivono un verbale di ricognizione dello stato dell’attività amministrativa.
  4. Il gestore amministrativo di cui cessa il mandato per effetto dell’esercizio del diritto di recesso è tenuto a redigere un rendiconto finale, mentre il gestore subentrante deve redigere il verbale di ricognizione previsto dal comma che precede. Il trasferimento della gestione amministrativa deve avvenire previa convenzione già perfezionata e sottoscritta con altro operatore. 

Articolo 36 - Contabilità
1. Il “Fondo” tiene la contabilità e le scritture contabili tempo per tempo previste dalla legge, dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla “Covip”. 
Articolo 37 - Esercizio e bilancio

  1. L’esercizio finanziario inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. 
  2. Per ciascun esercizio, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale accompagnato da una relazione propria e da una del Collegio dei Sindaci.

Articolo 38 - Conflitti di interesse

  1. Il “Fondo” evita il sorgere di conflitti di interesse tra i diversi prestatori di servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. 
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione attenersi a criteri più rigorosi di quelli imposti dalla legge, ove ne ravvisi l’opportunità.
Titolo VI
Rapporti con gli aderenti

Articolo 39 - Modalità di iscrizione

1. L’adesione al “Fondo” è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, e può avvenire secondo modalità esplicite ovvero secondo modalità tacite, in base alle previsioni che seguono.
a) Modalità esplicite
1.1. L’iscrizione avviene previa presentazione di apposita domanda sottoscritta e compilata in ogni sua parte utilizzando modulo predisposto dal “Fondo” e reperibile presso i luoghi ove, ai sensi del comma 1.4, interviene la raccolta delle adesioni.
1.2. L’iscrizione al “Fondo” è preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.
1.3. Ricevuta la richiesta di iscrizione, il “Fondo” verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione; il richiedente è responsabile della completezza e della veridicità delle informazioni fornite.
1.4. La domanda di iscrizione è presentata dal lavoratore, dopo aver preso visione della Nota Informativa e dello Statuto, direttamente o per il tramite del proprio datore che la sottoscrive e, giusta le previsioni dello Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del “Fondo”; la domanda reca la delega al datore per la trattenuta della contribuzione a carico dell’iscritto.
1.5. L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda al “Fondo” ed al datore.
b) Modalità tacite
1.6. L’iscrizione al “Fondo” è attivata anche per effetto del conferimento tacito del “TFR”; ricorrendo tale ipotesi, il “Fondo”, in base ai dati forniti dal datore, comunica all’iscritto l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentirgli l’esercizio delle scelte che gli competono

Articolo 40 - Trasparenza nei confronti degli iscritti

  1. Il “Fondo” mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto, la Nota Informativa, il Bilancio e il Regolamento sulle anticipazioni di cui all’art. 15, comma 2, nonchè tutte le informazioni utili all’aderente secondo le previsioni di settore tempo per tempo vigenti. Su richiesta, il materiale è inviato agli interessati.
  2.  Il “Fondo”, almeno annualmente, fornisce a ciascun iscritto un’informativa circa l’ammontare della propria posizione individuale al 31 dicembre dell’anno precedente ed ogni altra notizia tempo per tempo stabilita dalla normativa di legge o dalla “Covip”.

Articolo 41 - Comunicazioni e reclami

1. Il “Fondo” definisce le modalità attraverso cui gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze ed esporre reclami. Siffatte modalità sono rese note nella Nota Informativa.
Titolo VII
Norme di chiusura

Articolo 42 - Rapporti con le fonti istitutive

  1. L’attività del “Fondo” è monitorata dalle fonti istitutive, che a tal fine possono anche costituire comitati misti di consultazione.
  2.  Le fonti istitutive hanno titolo di ottenere dal “Fondo” ogni informazione circa il suo andamento, con particolare riguardo ai risultati di gestione del patrimonio e alle modalità di attuazione dei doveri di informativa nei confronti degli iscritti. 
  3. Specifici accordi collettivi sottoscritti dalle fonti istitutive regolano le materie ad essi demandate dallo Statuto. 

Articolo 43 – Cause di scioglimento e modalità di liquidazione del “Fondo”

  1.  Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il “Fondo” si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di sopravvenienza di eventi che ne rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento.
  2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente alla “Covip” gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di sciogliere il “Fondo”.
  3. In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver raccolto le valutazioni e le indicazioni delle fonti istitutive, pone in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. E’ compito dei liquidatori favorire il passaggio degli iscritti ad una forma pensionistica complementare di cui agli artt. 12 e 13 del “decreto” e provvedere all’intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma periodica, in applicazione dell’art. 15, comma 1, del “decreto”.

Articolo 44 - Modifiche ed integrazioni dello Statuto

  1. Modifiche e/o integrazioni dello Statuto sono disposte dalle fonti istitutive previa sottoscrizione di apposito accordo collettivo. 
  2. E’ dovere degli organi del “Fondo” curare il corretto perfezionamento formale delle modifiche e/o integrazioni di cui al comma che precede, in ossequio alle procedure di legge o di regolamento per tempo vigenti.

Articolo 45 - Norma di chiusura

  1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni del “Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto trova applicazione la normativa di legge tempo per tempo vigente.
Appendice

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESETANTI DEGLI ISCRITTI, IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  E AL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Regolamento elettorale è disposto dalle fonti istitutive con apposito accordo collettivo ed è automaticamente recepito, al pari di ogni eventuale successiva variazione.

PDF Statuto del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani