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Conoscere il Fondo Pensione Complementare
dei Giornalisti Italiani



DOMANDE SUL FONDO E LA NUOVA NORMATIVA SUL TFR

La mia scelta, anche tacita, di destinare il TFR al Fondo o di mantenerlo presso l’azienda è retroattiva al gennaio di quest’anno?

No. La destinazione del TFR decorre dal momento in cui viene effettuata la scelta, sia essa esplicita o tacita. Di conseguenza, chi decide di destinare al Fondo la quota di TFR maturando deve sapere che l’azienda dovrà inviare al Fondo soltanto la quota di TFR che maturerà dalla data di esplicitazione della volontà in poi. Anche in caso di scelta tacita. Infatti esaurito il periodo di silenzio-assenso, che decorre da gennaio a giugno per i giornalisti in servizio e dalla data di assunzione ai sei mesi successivi per gli altri, le aziende hanno l’obbligo di versare al Fondo il TFR maturando dalla data di esaurimento del periodo dei sei mesi, in cui  può essere esercitata la volontà di scelta.

Se non faccio nessuna scelta entro luglio cosa succede del mio TFR?

Nel tuo caso il TFR maturato da gennaio a giugno resta presso l’azienda ( che se ha 50 o più dipendenti deve devolverlo all’INPS), mentre il TFR maturando da luglio in poi  dovrà essere versato al Fondo. In questo caso però il Fondo avrà l’obbligo di investirlo nel comparto "conservativo", che è quello con meno rischio, ma anche con meno possibili incrementi.

Sono già iscritto al Fondo nel comparto "prudente". Se dovessi decidere di versare al Fondo anche il TFR maturando, finirebbe anch’esso nel comparto "prudente"?

No. Puoi scegliere come vuoi. Puoi, cioè, differenziare la tua posizione, mantenendo la contribuzione ordinaria in un comparto e destinando la quota di TFR in un altro. Ricorda, anche, che ogni anno è possibile modificare il comparto (o i comparti) di destinazione del proprio capitale.

Sono già iscritto al Fondo ma vorrei sapere se, nell’indecisione, posso destinare al Fondo soltanto una parte del TFR?

No, non è possibile. Esiste una sola alternativa. Il TFR maturando può essere destinato integralmente alla previdenza complementare o si può lasciare integralmente in azienda, tenendo, però, presente che già oggi una quota parte del TFR, quella corrispondente al doppio del contributo a carico dell’azienda (1%), è versata al Fondo, ovviamente per tutti coloro che sono iscritti. Questa quota continuerà ad essere versata al Fondo anche se si dovesse scegliere di mantenere il TFR presso l’azienda.

Esiste però un’eccezione. Se un giornalista è iscritto all’INPGI o ad altro ente previdenziale da prima dell’aprile 1993, ma non è iscritto al Fondo, può, volendolo, destinare al Fondo non tutto il TFR maturando ma soltanto una parte, quella prevista dal contratto collettivo e cioè una quota pari al doppio del contributo a carico del datore di lavoro.

In caso volessi destinare al Fondo il mio TFR, l’azienda trasferirebbe anche il TFR che ho già maturato?

No, non è possibile. Il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 resta presso l’azienda che dovrà liquidarlo al momento della risoluzione del rapporto. Al Fondo potrà essere trasferita soltanto la quota di TFR maturanda a partire da gennaio 2007.

Se dovessi cambiare completamente lavoro che succederebbe della mia posizione al Fondo?

Qualora dovessi andare a svolgere un lavoro di natura diversa da quella giornalistica regolato da un altro contratto collettivo, potresti chiedere il trasferimento, senza oneri aggiuntivi, della tua posizione dal Fondo complementare dei giornalisti al Fondo di categoria previsto dal contratto collettivo che ti verrà applicato. Qualora non esistesse un Fondo negoziale legato alla nuova attività, potresti chiedere il passaggio ad un Fondo aperto. Potresti anche mantenere la tua iscrizione al Fondo Giornalisti ma potresti alimentarla soltanto con contributi volontari, non avresti diritto al contributo del datore di lavoro, né, tantomeno, potresti destinarvi il nuovo TFR maturando.

La destinazione del TFR al Fondo ha incidenza sul tetto di esenzione fiscale dei versamenti?

No. Il TFR non c’entra niente con la deducibilità fiscale. Infatti sono deducibili dal reddito ai fini della determinazione dell’imponibile Irpef i contributi mensili ordinari a carico del singolo lavoratore nella misura massima annua di euro 5164,57, compresi i contributi a carico dell’azienda. Facciamo un esempio. In presenza di un reddito annuo di 50.000 euro il contributo dell’azienda è pari a 500 euro. Se da 5164,57 euro sottraiamo il contributo aziendale, abbiamo la cifra massima deducibile che in questo caso è di Euro 4664,57. Nel caso di specie se il giornalista destina al Fondo una quota del suo reddito del 9%, pari a euro 4.500, farà di fatto un "guadagno" sul fisco di 1.710  euro.

E’ vero che in caso di decesso la quota di TFR  versata al Fondo  si perde mentre se resta in azienda va agli eredi?

No, non è vero. Anzi, il TFR versato al Fondo garantisce maggiori possibilità di scelta. Infatti, mentre il TFR mantenuto in azienda, in caso di decesso del lavoratore, è devoluto agli eredi, quello versato al Fondo oltre che agli eredi può essere destinato dall’interessato anche a diversi beneficiari, che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

Sono un "vecchio iscritto" al Fondo. E’ vero che con la nuova normativa potrò prendere al momento del pensionamento soltanto il 50% del mio capitale?

No, non è vero. I "vecchi iscritti", cioè tutti coloro che risultano iscritti prima dell’aprile 1993, mantengono il regime preesistente e, quindi, al momento del pensionamento possono richiedere la liquidazione al 100% del capitale complessivo che hanno maturato. In  questo caso verrà applicato il regime di tassazione già previsto per il TFR.

Sono un "vecchio iscritto" al Fondo e vorrei sapere se quando andrò in pensione prenderò una rendita pensionistica o il capitale?

I  " vecchi iscritti" hanno la possibilità di prendere al momento del pensionamento tutto il capitale che hanno maturato, ma possono anche utilizzare le disposizioni previste per i "nuovi iscritti" e, cioè, prendere tutto in rendita, ovvero il 50% in capitale e il 50% in rendita. Optando per il meccanismo previsto per i "nuovi iscritti" potranno usufruire di maggiori vantaggi fiscali. Infatti, in questo caso, sia l’erogazione in rendita che quella in capitale,  è tassata, al netto della parte già assoggettata a imposizione fiscale, con una ritenuta del 15%, che è ulteriormente ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo, con un limite massimo, però di 6 punti.

Sono un "nuovo iscritto" e vorrei sapere quando andrò in pensione dovrò per forza prendere la rendita o potrò prendere il capitale maturato?

I  "Nuovi iscritti" potranno, a loro scelta,  percepire tutto in rendita o percepire il 50%  della loro posizione maturata in capitale e il restante 50% in rendita. Qualora, però, il 70% dell’ammontare maturato dovesse determinare una rendita mensile inferiore al 50% dell’assegno sociale (che oggi è di 381,72 euro), avrebbe diritto a percepire tutto in capitale.

Sono iscritto al Fondo ma andrò in pensione tra cinque anni, mi conviene destinare al Fondo  il TFR maturando?

La risposta non può che essere individuale. E’ certo che la contribuzione cumulata sino ad oggi e quella che si cumulerà entro i prossimi cinque anni, comprendendovi anche il TFR maturando, non determinerà mai un capitale tale da assicurare una rendita adeguata. Conseguentemente chi si trova nelle tue condizioni percepirà dal Fondo il capitale e non la rendita. A questo punto la scelta è tra prendere il TFR dall’azienda o dal Fondo. Gli elementi di valutazione possono essere i seguenti: il TFR in azienda si rivaluta secondo un parametro fisso previsto dalla legge: ogni anno del 75% dell’indice di inflazione reale aumentato di un punto e mezzo. Il TFR destinato al Fondo può essere inserito nel comparto che l’iscritto sceglie e che può dare rendimenti diversi. Da quando sono stati istituiti i comparti (febbraio 2003) i rendimenti sono stati dell’8,49 nel "conservativo", del 23,34 nel "prudente" e del 31,05 nel "mix". Nello stesso periodo il TFR è stato rivalutato del 10,46%. Un altro elemento di valutazione è quello fiscale. Il TFR erogato dall’azienda è sottoposto ad una tassazione che varia sulla base del reddito e dell’anzianità aziendale e che grosso modo si aggira tra il 22 e il 33%. Le prestazioni del Fondo sono sottoposte a tassazione secondo i meccanismi esposti nella domanda precedente.

Sono un giornalista pubblicista dipendente da un quotidiano con un art.36. Posso iscrivermi al Fondo?

Si. Senza alcun dubbio. Il Fondo è stato costituito nel 1987 come Fondo di previdenza integrativa per tutti i giornalisti italiani, quindi sia per i professionisti che per i pubblicisti che per i praticanti. Per motivi attinenti la contrattazione collettiva, dal 1998  pubblicisti e praticanti sono stati temporaneamente esclusi  dai versamenti contributivi. Oggi, grazie alle nuove disposizioni di legge, possono, invece, aderire al Fondo mediante la devoluzione del TFR e, volendo, con una contribuzione percentuale a loro carico e a loro scelta sulla retribuzione mensile.

Sono un giornalista dipendente con art.1 da un quotidiano e sono iscritto al Fondo, ho anche un art.2 come collaboratore con un altro giornale. Cosa devo fare?

Sino al dicembre 2006 i rapporti di collaborazione fissa (art.2 del CNLG) e di corrispondenza (art.12 CNLG) non erano soggetti a contribuzione al Fondo di Previdenza Complementare. Dal gennaio di quest’anno si. Attenzione, però. Se sei già iscritto al Fondo, perché hai un art.1, la tua iscrizione non si estende automaticamente per l’art.2 o 12. Devi compiere una scelta. Se vuoi che il tuo TFR vada al Fondo devi esplicitare la tua volontà sia nei confronti dell’azienda con cui hai un art.1 sia nei confronto dell’azienda con cui hai un art.2.

Sono un telegiornalista dipendente da una televisione locale ed ho il contratto AERANTI-Corallo-FNSI posso iscrivermi al Fondo?

Certamente. Il Fondo Pensione Complementare dei giornalisti Italiani è un Fondo negoziale e come tale regolato dai contratti collettivi di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione della Stampa. L’art.41 del contratto AERANTI-Corallo-FNSI prevede esplicitamente la possibilità per tutti i teleradiogioranalista ai quali si applica questo contratto di poter aderire al Fondo Complementare dei giornalisti. Quindi, puoi senz’altro devolvere il tuo TFR maturando al Fondo di categoria.

Lavoro in un’emittente televisiva locale e il mio rapporto di lavoro è regolato dal contratto FRT, sono iscritto regolarmente all’INPGI, dove sono versati i miei contributi previdenziali, posso iscrivermi al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti?

No, purtroppo no. Il Fondo ha natura negoziale e riguarda soltanto i giornalisti ai quali si applicano i contratti collettivi stipulati dalla Federazione della Stampa. Il contratto FRT è stato sottoscritto da altre organizzazioni sindacali, peraltro prive di rappresentatività, e di conseguenza tutti i giornalisti, ai quali viene applicato non possono iscriversi al Fondo complementare di categoria.

Ho un contratto a termine che scade ad agosto. Le nuove norme sul TFR valgono anche per me?

Si. La legge non distingue tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato. Quindi, tutti coloro che hanno un contratto a termine superiore a tre mesi devono scegliere se mantenere il TFR in azienda o versarlo al Fondo. E’ evidente che se lo mantengono presso l’azienda lo riceveranno dall’azienda al momento della scadenza del contratto a termine, mentre se lo destinano alla previdenza complementare lo riceveranno come prestazione al momento del pensionamento.

Se destino il mio TFR al Fondo posso ottenere, se dovesse occorrermi, un anticipo?

 Certamente si e a condizioni migliori. Ogni lavoratore può ottenere dalla propria azienda un’ anticipazione sul TFR maturato nella misura massima del 70%, dopo otto anni di servizio presso la stessa azienda, per spese sanitarie relative a interventi straordinari o per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli. Le richieste di anticipo possono essere soddisfatte dall’azienda entro il limite del 4% del totale dei dipendenti. Viceversa, si può chiedere al Fondo un anticipo del proprio capitale maturato nella misura massima del 75% e senza aver maturato un’anzianità minima, per eventuali spese sanitarie. Sempre del 75 % e dopo otto anni di iscrizione al Fondo per l’acquisto della prima casa per sè o per i figli, ma anche per spese di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo. Inoltre, sempre dopo otto anni di iscrizione si può chiedere al Fondo l’anticipazione di un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Se destino il mio TFR al Fondo devo aspettare di andare in pensione per poterlo riprendere?

Il Fondo è costruito per assicurare agli iscritti una rendita previdenziale che integri il trattamento pensionistico assicurato dall’INPGI. Ciò premesso, è possibile in costanza di rapporto di lavoro ottenere anticipazioni del proprio capitale maturato nella misura massima del 75% per le causali che abbiamo già elencato nella risposta precedente. Ma si può anche ottenere la liquidazione parziale o totale della propria posizione prima del pensionamento nei seguenti casi. Qualora l’iscritto si trovi in disoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi può chiedere il riscatto del 50% del capitale maturato. Lo stesso diritto può esercitarlo l’iscritto che sia stato messo in cassa integrazione a seguito di crisi aziendale. Se lo stato di disoccupazione continuativa superi i 48 mesi, si può chiedere il riscatto totale del capitale maturato. Lo stesso diritto può essere esercitato in presenza di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.