|
DOMANDE SUL
FONDO E LA NUOVA NORMATIVA SUL TFR
La
mia scelta, anche tacita, di destinare il TFR al Fondo o di
mantenerlo presso l’azienda è retroattiva al gennaio di quest’anno?
No. La destinazione del TFR decorre dal momento in cui viene
effettuata la scelta, sia essa esplicita o tacita. Di conseguenza,
chi decide di destinare al Fondo la quota di TFR maturando deve
sapere che l’azienda dovrà inviare al Fondo soltanto la quota di
TFR che maturerà dalla data di esplicitazione della volontà in
poi. Anche in caso di scelta tacita. Infatti esaurito il periodo di
silenzio-assenso, che decorre da gennaio a giugno per i giornalisti
in servizio e dalla data di assunzione ai sei mesi successivi per
gli altri, le aziende hanno l’obbligo di versare al Fondo il TFR
maturando dalla data di esaurimento del periodo dei sei mesi, in
cui può essere esercitata la volontà di scelta.
Se
non faccio nessuna scelta entro luglio cosa succede del mio TFR?
Nel tuo caso il TFR maturato da gennaio a giugno resta presso l’azienda
( che se ha 50 o più dipendenti deve devolverlo all’INPS), mentre
il TFR maturando da luglio in poi dovrà essere versato al
Fondo. In questo caso però il Fondo avrà l’obbligo di investirlo
nel comparto "conservativo", che è quello con meno
rischio, ma anche con meno possibili incrementi.
Sono
già iscritto al Fondo nel comparto "prudente". Se dovessi
decidere di versare al Fondo anche il TFR maturando, finirebbe anch’esso
nel comparto "prudente"?
No. Puoi scegliere come vuoi. Puoi, cioè, differenziare la tua
posizione, mantenendo la contribuzione ordinaria in un comparto e
destinando la quota di TFR in un altro. Ricorda, anche, che ogni
anno è possibile modificare il comparto (o i comparti) di
destinazione del proprio capitale.
Sono
già iscritto al Fondo ma vorrei sapere se, nell’indecisione,
posso destinare al Fondo soltanto una parte del TFR?
No, non è possibile. Esiste una sola alternativa. Il TFR maturando
può essere destinato integralmente alla previdenza complementare o
si può lasciare integralmente in azienda, tenendo, però, presente
che già oggi una quota parte del TFR, quella corrispondente al
doppio del contributo a carico dell’azienda (1%), è versata al
Fondo, ovviamente per tutti coloro che sono iscritti. Questa quota
continuerà ad essere versata al Fondo anche se si dovesse scegliere
di mantenere il TFR presso l’azienda.
Esiste però un’eccezione. Se un giornalista è iscritto all’INPGI
o ad altro ente previdenziale da prima dell’aprile 1993, ma non è
iscritto al Fondo, può, volendolo, destinare al Fondo non tutto il
TFR maturando ma soltanto una parte, quella prevista dal contratto
collettivo e cioè una quota pari al doppio del contributo a carico
del datore di lavoro.
In
caso volessi destinare al Fondo il mio TFR, l’azienda
trasferirebbe anche il TFR che ho già maturato?
No, non è possibile. Il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 resta
presso l’azienda che dovrà liquidarlo al momento della
risoluzione del rapporto. Al Fondo potrà essere trasferita soltanto
la quota di TFR maturanda a partire da gennaio 2007.
Se
dovessi cambiare completamente lavoro che succederebbe della mia
posizione al Fondo?
Qualora dovessi andare a svolgere un lavoro di natura diversa da
quella giornalistica regolato da un altro contratto collettivo,
potresti chiedere il trasferimento, senza oneri aggiuntivi, della
tua posizione dal Fondo complementare dei giornalisti al Fondo di
categoria previsto dal contratto collettivo che ti verrà applicato.
Qualora non esistesse un Fondo negoziale legato alla nuova attività,
potresti chiedere il passaggio ad un Fondo aperto. Potresti anche
mantenere la tua iscrizione al Fondo Giornalisti ma potresti
alimentarla soltanto con contributi volontari, non avresti diritto
al contributo del datore di lavoro, né, tantomeno, potresti
destinarvi il nuovo TFR maturando.
La
destinazione del TFR al Fondo ha incidenza sul tetto di esenzione
fiscale dei versamenti?
No. Il TFR non c’entra niente con la deducibilità fiscale.
Infatti sono deducibili dal reddito ai fini della determinazione
dell’imponibile Irpef i contributi mensili ordinari a carico del
singolo lavoratore nella misura massima annua di euro 5164,57,
compresi i contributi a carico dell’azienda. Facciamo un esempio.
In presenza di un reddito annuo di 50.000 euro il contributo dell’azienda
è pari a 500 euro. Se da 5164,57 euro sottraiamo il contributo
aziendale, abbiamo la cifra massima deducibile che in questo caso è
di Euro 4664,57. Nel caso di specie se il giornalista destina al
Fondo una quota del suo reddito del 9%, pari a euro 4.500, farà di
fatto un "guadagno" sul fisco di 1.710 euro.
E’
vero che in caso di decesso la quota di TFR versata al Fondo
si perde mentre se resta in azienda va agli eredi?
No, non è vero. Anzi, il TFR versato al Fondo garantisce maggiori
possibilità di scelta. Infatti, mentre il TFR mantenuto in azienda,
in caso di decesso del lavoratore, è devoluto agli eredi, quello
versato al Fondo oltre che agli eredi può essere destinato dall’interessato
anche a diversi beneficiari, che possono essere sia persone fisiche
che persone giuridiche.
Sono
un "vecchio iscritto" al Fondo. E’ vero che con la nuova
normativa potrò prendere al momento del pensionamento soltanto il
50% del mio capitale?
No, non è vero. I "vecchi iscritti", cioè tutti coloro
che risultano iscritti prima dell’aprile 1993, mantengono il
regime preesistente e, quindi, al momento del pensionamento possono
richiedere la liquidazione al 100% del capitale complessivo che
hanno maturato. In questo caso verrà applicato il regime di
tassazione già previsto per il TFR.
Sono
un "vecchio iscritto" al Fondo e vorrei sapere se quando
andrò in pensione prenderò una rendita pensionistica o il capitale?
I " vecchi iscritti" hanno la possibilità di
prendere al momento del pensionamento tutto il capitale che hanno
maturato, ma possono anche utilizzare le disposizioni previste per i
"nuovi iscritti" e, cioè, prendere tutto in rendita,
ovvero il 50% in capitale e il 50% in rendita. Optando per il
meccanismo previsto per i "nuovi iscritti" potranno
usufruire di maggiori vantaggi fiscali. Infatti, in questo caso, sia
l’erogazione in rendita che quella in capitale, è tassata,
al netto della parte già assoggettata a imposizione fiscale, con
una ritenuta del 15%, che è ulteriormente ridotta di una quota pari
a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di
iscrizione al Fondo, con un limite massimo, però di 6 punti.
Sono
un "nuovo iscritto" e vorrei sapere quando andrò in
pensione dovrò per forza prendere la rendita o potrò prendere il
capitale maturato?
I "Nuovi iscritti" potranno, a loro scelta,
percepire tutto in rendita o percepire il 50% della loro
posizione maturata in capitale e il restante 50% in rendita. Qualora,
però, il 70% dell’ammontare maturato dovesse determinare una
rendita mensile inferiore al 50% dell’assegno sociale (che oggi è
di 381,72 euro), avrebbe diritto a percepire tutto in capitale.
Sono
iscritto al Fondo ma andrò in pensione tra cinque anni, mi conviene
destinare al Fondo il TFR maturando?
La risposta non può che essere individuale. E’ certo che la
contribuzione cumulata sino ad oggi e quella che si cumulerà entro
i prossimi cinque anni, comprendendovi anche il TFR maturando, non
determinerà mai un capitale tale da assicurare una rendita adeguata.
Conseguentemente chi si trova nelle tue condizioni percepirà dal
Fondo il capitale e non la rendita. A questo punto la scelta è tra
prendere il TFR dall’azienda o dal Fondo. Gli elementi di
valutazione possono essere i seguenti: il TFR in azienda si rivaluta
secondo un parametro fisso previsto dalla legge: ogni anno del 75%
dell’indice di inflazione reale aumentato di un punto e mezzo. Il
TFR destinato al Fondo può essere inserito nel comparto che l’iscritto
sceglie e che può dare rendimenti diversi. Da quando sono stati
istituiti i comparti (febbraio 2003) i rendimenti sono stati dell’8,49
nel "conservativo", del 23,34 nel "prudente" e
del 31,05 nel "mix". Nello stesso periodo il TFR è stato
rivalutato del 10,46%. Un altro elemento di valutazione è quello
fiscale. Il TFR erogato dall’azienda è sottoposto ad una
tassazione che varia sulla base del reddito e dell’anzianità
aziendale e che grosso modo si aggira tra il 22 e il 33%. Le
prestazioni del Fondo sono sottoposte a tassazione secondo i
meccanismi esposti nella domanda precedente.
Sono
un giornalista pubblicista dipendente da un quotidiano con un
art.36. Posso iscrivermi al Fondo?
Si. Senza alcun dubbio. Il Fondo è stato costituito nel 1987 come
Fondo di previdenza integrativa per tutti i giornalisti italiani,
quindi sia per i professionisti che per i pubblicisti che per i
praticanti. Per motivi attinenti la contrattazione collettiva, dal
1998 pubblicisti e praticanti sono stati temporaneamente
esclusi dai versamenti contributivi. Oggi, grazie alle nuove
disposizioni di legge, possono, invece, aderire al Fondo mediante la
devoluzione del TFR e, volendo, con una contribuzione percentuale a
loro carico e a loro scelta sulla retribuzione mensile.
Sono
un giornalista dipendente con art.1 da un quotidiano e sono iscritto
al Fondo, ho anche un art.2 come collaboratore con un altro giornale.
Cosa devo fare?
Sino al dicembre 2006 i rapporti di collaborazione fissa (art.2 del
CNLG) e di corrispondenza (art.12 CNLG) non erano soggetti a
contribuzione al Fondo di Previdenza Complementare. Dal gennaio di
quest’anno si. Attenzione, però. Se sei già iscritto al Fondo,
perché hai un art.1, la tua iscrizione non si estende
automaticamente per l’art.2 o 12. Devi compiere una scelta. Se
vuoi che il tuo TFR vada al Fondo devi esplicitare la tua volontà
sia nei confronti dell’azienda con cui hai un art.1 sia nei
confronto dell’azienda con cui hai un art.2.
Sono
un telegiornalista dipendente da una televisione locale ed ho il
contratto AERANTI-Corallo-FNSI posso iscrivermi al Fondo?
Certamente. Il Fondo Pensione Complementare dei giornalisti
Italiani è un Fondo negoziale e come tale regolato dai contratti
collettivi di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione della
Stampa. L’art.41 del contratto AERANTI-Corallo-FNSI prevede
esplicitamente la possibilità per tutti i teleradiogioranalista ai
quali si applica questo contratto di poter aderire al Fondo
Complementare dei giornalisti. Quindi, puoi senz’altro devolvere
il tuo TFR maturando al Fondo di categoria.
Lavoro
in un’emittente televisiva locale e il mio rapporto di lavoro è
regolato dal contratto FRT, sono iscritto regolarmente all’INPGI,
dove sono versati i miei contributi previdenziali, posso iscrivermi
al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti?
No, purtroppo no. Il Fondo ha natura negoziale e riguarda soltanto i
giornalisti ai quali si applicano i contratti collettivi stipulati
dalla Federazione della Stampa. Il contratto FRT è stato
sottoscritto da altre organizzazioni sindacali, peraltro prive di
rappresentatività, e di conseguenza tutti i giornalisti, ai quali
viene applicato non possono iscriversi al Fondo complementare di
categoria.
Ho
un contratto a termine che scade ad agosto. Le nuove norme sul TFR
valgono anche per me?
Si. La legge non distingue tra contratti a termine e contratti a
tempo indeterminato. Quindi, tutti coloro che hanno un contratto a
termine superiore a tre mesi devono scegliere se mantenere il TFR in
azienda o versarlo al Fondo. E’ evidente che se lo mantengono
presso l’azienda lo riceveranno dall’azienda al momento della
scadenza del contratto a termine, mentre se lo destinano alla
previdenza complementare lo riceveranno come prestazione al momento
del pensionamento.
Se
destino il mio TFR al Fondo posso ottenere, se dovesse occorrermi,
un anticipo?
Certamente si e a condizioni migliori. Ogni lavoratore può
ottenere dalla propria azienda un’ anticipazione sul TFR maturato
nella misura massima del 70%, dopo otto anni di servizio presso la
stessa azienda, per spese sanitarie relative a interventi
straordinari o per l’acquisto della prima casa per sé o per i
figli. Le richieste di anticipo possono essere soddisfatte dall’azienda
entro il limite del 4% del totale dei dipendenti. Viceversa, si può
chiedere al Fondo un anticipo del proprio capitale maturato nella
misura massima del 75% e senza aver maturato un’anzianità minima,
per eventuali spese sanitarie. Sempre del 75 % e dopo otto anni di
iscrizione al Fondo per l’acquisto della prima casa per sè o per
i figli, ma anche per spese di ristrutturazione, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo.
Inoltre, sempre dopo otto anni di iscrizione si può chiedere al
Fondo l’anticipazione di un importo non superiore al 30% per
ulteriori esigenze dell’iscritto.
Se
destino il mio TFR al Fondo devo aspettare di andare in pensione per
poterlo riprendere?
Il Fondo è costruito per assicurare agli iscritti una rendita
previdenziale che integri il trattamento pensionistico assicurato
dall’INPGI. Ciò premesso, è possibile in costanza di rapporto di
lavoro ottenere anticipazioni del proprio capitale maturato nella
misura massima del 75% per le causali che abbiamo già elencato
nella risposta precedente. Ma si può anche ottenere la liquidazione
parziale o totale della propria posizione prima del pensionamento
nei seguenti casi. Qualora l’iscritto si trovi in disoccupazione
per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi può chiedere il
riscatto del 50% del capitale maturato. Lo stesso diritto può
esercitarlo l’iscritto che sia stato messo in cassa integrazione a
seguito di crisi aziendale. Se lo stato di disoccupazione
continuativa superi i 48 mesi, si può chiedere il riscatto totale
del capitale maturato. Lo stesso diritto può essere esercitato in
presenza di invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità lavorativa a meno di un terzo.
|